ARERA: aggiornamenti sulle Comunità Energetiche

L’Autorità regola le modalità e la gestione economica dell’energia elettrica condivisa in edifici, condomini o all’interno di comunità di energia rinnovabile. ARERAL’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con…delibera 318/2020/R/eel, regola le modalità e la gestione economica per l’energia elettrica condivisa in edifici e condomini o nel contesto delle comunità di energia rinnovabile. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 42bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, in conformità con le disposizioni della Direttiva (UE) 2018/2001 che promuove l’uso di energia da fonti rinnovabili. La delibera 318/2020/R/eel conferma un…modello regolatorio virtualeche permette di evidenziare ibenefici economiciderivanti dall’utilizzo di energia elettrica prodotta localmente. Il modello di regolazione virtuale stabilisce che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), fornendo il “servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo”, restituisca alcune…importi unitari forfettariIn riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa dal “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che operano in modo collettivo” o dalla “comunità di energia rinnovabile”, con l’obiettivo di valorizzare l’energia elettrica condivisa, considerando una stima della riduzione dei costi derivante dall’autoconsumo. La delibera 318/2020/R/eel stabilisce le fondamenta per l’assegnazione di incentivi.per il servizio di energia condivisa che saranno stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). La delibera stabilisce le seguenti definizioni:

  • L’autoconsumatoreL’energia rinnovabile è un…cliente finaleche, operando in impianti situati all’interno di confini specifici, genera energia elettrica rinnovabile per il proprio uso e ha la possibilità di immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta, a condizione che si tratti di un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dalle famiglie.tali attività non rappresentano l’attività commerciale o professionale principale.L’impianto di produzione di energia rinnovabile per autoconsumo può essere di proprietà di un terzo e/o gestito da un terzo, a condizione che quest’ultimo segua le istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.
  • La comunità di energia rinnovabileÈ un’entità giuridica che si fonda sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed è effettivamente controllata da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione posseduti dalla comunità di energia rinnovabile. Gli azionisti possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti locali o autorità municipali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non rappresenti l’attività commerciale e/o industriale principale. L’obiettivo primario della comunità è fornire vantaggi ambientali, economici e sociali ai propri azionisti o membri, o alle aree locali in cui opera, piuttosto che generare profitti finanziari. La comunità di energia rinnovabile possiede gli impianti di produzione, ma non è necessariamente proprietaria degli stessi.
  • Il produttoreÈ un soggetto, sia esso una persona fisica o giuridica, che genera energia elettrica senza tener conto della proprietà dell’impianto di produzione. Rappresenta il titolare dell’officina elettrica di produzione, qualora prevista dalla normativa attuale, oltre a essere il titolare delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e il funzionamento dell’impianto di produzione.
  • Il referenteNel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che operano insieme, illegale rappresentante dell’edificio o condominio, oppure un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione, la cui energia elettrica generata è contabilizzata nella configurazione di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che operano insieme per il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa. Nel caso di una comunità di energia rinnovabile, è…la comunità stessa.

La delibera stabilisce i seguenti Requisiti per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.:

  • Nel caso di un insieme di autoconsumatori di energia rinnovabile che operano insieme.1) Gli autoconsumatori di energia rinnovabile del gruppo sono clienti finali e/o produttori le cui attività di produzione e scambio di energia elettrica non rappresentano la loro principale attività commerciale o professionale; 2) Gli autoconsumatori di energia rinnovabile nella configurazione possiedono punti di connessione situati nello stesso edificio o condominio; 3) Gli autoconsumatori di energia rinnovabile della configurazione hanno designato un unico referente per la creazione e gestione della configurazione. Questo referente può essere un produttore che non fa parte della stessa configurazione; 4) Ai fini del calcolo dell’energia elettrica condivisa, possono essere considerati anche i prelievi di clienti finali non inclusi nella configurazione, a patto che siano titolari di punti di connessione nello stesso edificio o condominio; 5) Ogni impianto di produzione il cui energia elettrica immessa è rilevante per il calcolo dell’energia condivisa deve essere stato attivato a seguito di una nuova costruzione dall’1 marzo 2020 e entro sessanta giorni solari dall’entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza massima di 200 kW e deve essere situato nell’area relativa allo stesso edificio o condominio di cui si parla nella configurazione.
  • Nel caso di una comunità di energia rinnovabile1) La comunità di energia rinnovabile è una persona giuridica, come ad esempio un’associazione, un ente del terzo settore, una cooperativa, una cooperativa benefit, un consorzio, un partenariato o un’organizzazione senza scopo di lucro; 2) i membri o azionisti della configurazione possiedono punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione che dipendono dalla stessa cabina di trasformazione media/bassa tensione; 3) i membri o azionisti della configurazione hanno conferito mandato allo stesso referente, che coincide con la comunità di energia rinnovabile, per richiedere accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa; 4) ogni impianto di produzione la cui energia elettrica immessa è rilevante per la determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di una nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 e entro sessanta giorni solari dalla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere connesso a reti elettriche di bassa tensione collegate alla medesima cabina secondaria a cui la configurazione fa riferimento.

La delibera stabilisce inoltre le modalità procedurali:

  • Il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa è fornito dal GSE tramite i referenti delle configurazioni. Il contratto stipulato tra il referente e il GSE ha una durata corrispondente al periodo di incentivazione stabilito dal Ministro dello Sviluppo Economico (in attuazione dell’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19). Questo contratto è un’alternativa allo scambio sul posto e agli strumenti di incentivazione previsti dal decreto interministeriale del 4 luglio 2019. Al termine del periodo di incentivazione, il contratto può essere prorogato annualmente in modo tacito, limitatamente alle sole parti relative alla valorizzazione dell’energia elettrica condivisa.
  • Nell’ambito del contratto, il GSE fornisce il contributo per la valorizzazione del servizio di energia condivisa (CAC), espresso in €, e l’incentivo che sarà stabilito dal MiSE. Il contributo CAC è differenziato tra il “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che operano collettivamente” e la “comunità di energia rinnovabile”, ed è legato alla quantità di energia elettrica condivisa, sia su base oraria che mensile (EAC). In particolare, nel caso dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che operano collettivamente, a differenza delle comunità di energia rinnovabile, il contributo CAC considera anche le perdite di rete evitate nell’ultimo segmento della rete.
  • I corrispettivi unitari da restituire per la valorizzazione dell’energia condivisa sono gli stessi già consultati, che considerano la componente variabile delle tariffe di trasmissione e distribuzione (in particolare, per quanto riguarda la distribuzione, la tariffa BTAU) e le perdite evitate che non sono state già riconosciute dalla regolazione “base”. Non vengono restituiti i corrispettivi di dispacciamento, poiché si ritiene che l’autoconsumo collettivo non comporti una diminuzione dei costi associati.
  • Tra gli obblighi informativi che i gestori di rete hanno nei confronti del GSE, vengono stabilite le modalità per la fornitura dei dati di misurazione dell’energia elettrica, riguardanti i punti di connessione trattati con tariffa oraria e quelli senza tariffa oraria.

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